Ordinanza n. 948 del 1988

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ORDINANZA N.948

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, punto 9, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria), e degli artt. 10, 16 e 48 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), promosso con ordinanza emessa il 12 novembre 1985 dalla Commissione Tributaria di I grado di Bologna sul ricorso proposto da Rasi Gerolamo contro l'Ufficio II.DD. di Bologna, iscritta al n. 245 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27/I ss. dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 6 luglio 1988 il Giudice relatore Francesco Greco.

Ritenuto che la Commissione tributaria di I grado di Bologna, nel giudizio promosso da Rasi Girolamo per ottenere la conferma della deducibilità della somma di lire l.800.000, indicata forfettariamente quale importo delle spese sostenute per svolgere la sua attività di lavoro dipendente in una città diversa da quella della propria famiglia, con ordinanza del 12 novembre 1985 (R.O. n. 245/87) ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 2, punto 9, della legge 9 ottobre 1971, n. 825; 10, 16 e 48 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, nella parte in cui non prevedono la possibilità per il contribuente, lavoratore dipendente, di detrarre i maggiori oneri cui va incontro quando sia stato trasferito in comune diverso da quello in cui risiede il proprio nucleo familiare;

che il giudice a quo assume la violazione degli artt. 3 e 53 Cost. per la disparità di trattamento che si verifica rispetto al caso dei coniugi contribuenti che lavorino entrambi nella stessa città di residenza del nucleo familiare e per la conseguente carenza di proporzionalità dell'imposizione fiscale alla capacita contributiva del lavoratore che presti la sua opera lontano da tale residenza;

che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per la manifesta infondatezza della questione in quanto la detrazione delle spese in misura fissa costituisce oggetto di un apprezzamento di congruità insindacabile in sede di giudizio costituzionale; ed in quanto la individuazione degli oneri deducibili si articola, a sua volta, in un sistema di scelte discrezionali riservate al legislatore, per un alleggerimento della pressione fiscale a favore del contribuente, del quale dovrebbe essere tassato l'intero reddito;

considerato che, come più volte ha deciso questa Corte (v. sentt. nn. 134/82 e 108/83; ord. n. 556/87), la determinazione circa la deducibilità dal reddito complessivo degli oneri sostenuti dal contribuente rientra nell'esclusiva competenza del legislatore il quale, nella sua discrezionalità insindacabile, deve razionalmente valutare l'incidenza dell'onere sostenuto per la produzione del reddito nonché il nesso di proporzionalità dell'onere stesso col gettito generale dei tributi, tenendo conto della necessita di conciliare le esigenze finanziarie dello Stato con quelle del cittadino chiamato a contribuire ai bisogni della vita collettiva, non meno pressati di quelli della vita individuale;

che nella specie non e evidentemente irragionevole la scelta di determinare, in identica misura per tutti i lavoratori dipendenti, le spese di produzione del reddito, determinate secondo un giudizio di congruità coerente con le suddette finalità conciliative di contrapposte esigenze;

che, pertanto, la questione appare manifestamente inammissibile.

Visti gli; artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, punto 9, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria), 10, 16 e 48 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dalla Commissione Tributaria di I grado di Bologna con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 08/07/88.

 

Francesco SAJA - Francesco GRECO

 

Depositata in cancelleria il 29/07/88.